0.784.01 Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dicembre 1992 (con All.)

0.784.01 Konstitution der Internationalen Fernmeldeunion vom 22. Dezember 1992 (mit Anlage)

Art. 33 Diritto dei pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione

I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorità o preferenza.

Art. 33 Recht der Öffentlichkeit auf Benutzung des internationalen Fernmeldedienstes


Die Mitglieder gestehen jedermann das Recht zu, den internationalen Dienst für den öffentlichen Nachrichtenaustausch zu benützen. Die Dienstleistungen, die Gebühren und die Gewährleistung sind in den einzelnen Verkehrsarten für alle Benutzer gleich, ohne irgendwelchen Vorrang oder Vorzug.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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