0.783.51 Costituzione dell'Unione postale universale del 10 luglio 1964

0.783.51 Satzung des Weltpostvereins vom 10. Juli 1964

Art. 28

1.  Ogni Paese membro ha la facoltà di interrompere la propria partecipazione a una o più Intese dell’Unione, su riserva delle82 condizioni sancite dall’articolo 12 applicabili per analogia83.

81 Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

82 Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

83 Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

Art. 28

1.  Jedes Mitgliedsland kann von einem oder mehreren Abkommen des Vereins zurücktreten, vorbehaltlich der84 in Artikel 12 festgelegten Bedingungen, die sinngemäss anwendbar sind.85

83 Abgeändert am Kongress von Abidjan 2021.

84 Abgeändert am Kongress von Abidjan 2021.

85 Abgeändert am Kongress von Abidjan 2021.

 

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