0.748.710.1 Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

Art. 9

1. Se il comandante d’un aeromobile ha sufficienti ragioni per ritenere che una persona abbia compiuto a bordo un atto il quale costituisce infrazione grave, può consegnarla alle autorità competenti di qualsiasi Stato contraente sul cui territorio atterra l’aeromobile.

2. Il comandante dell’aeromobile con a bordo una persona che intende consegnare conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, deve, senz’indugio e possibilmente prima d’atterrare sul territorio d’uno Stato contraente, informare di tale intenzione le autorità di questo Stato, comunicando anche le ragioni che la motivano.

3. Il comandante dell’aeromobile comunica alle autorità cui consegna l’autore presunto dell’infrazione conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli elementi probatori e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso.

9 Nuovo testo giusta l’art. VIII del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 8

1.  Sofern es für die Zwecke des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a oder b notwendig ist, kann der Luftfahrzeugkommandant im Hoheitsgebiet eines Staates, in dem das Luftfahrzeug landet, jede Person absetzen; bei der er ausreichende Gründe für die Annahme hat, dass sie an Bord des Luftfahrzeugs eine der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b erwähnten Handlung begangen hat oder zu begehen im Begriff ist.

2.  Der Luftfahrzeugkommandant unterrichtet die Behörden des Staates, in dem er eine Person auf Grund dieses Artikels absetzt, über die Tatsache und die Gründe dieses Absetzens.

 

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