0.748.710.1 Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

Art. 6

1. Se il comandante d’un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una persona ha compiuto un’infrazione o un atto di cui all’articolo 1 paragrafo 1 oppure che essa sia sul punto di farlo, può prendere, contro questa persona, i provvedimenti adeguati, compresi quelli coercitivi, necessari:

a)
per garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo; oppure
b)
per mantenere l’ordine e la disciplina a bordo; oppure
c)
per consentire la consegna di tale persona alle autorità competenti o lo sbarco di essa, conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Il comandante dell’aeromobile può chiedere o autorizzare l’aiuto da parte degli altri membri dell’equipaggio e, senza poterlo esigere, sollecitare o autorizzare quello degli addetti alla sicurezza di bordo o dei passeggeri, nell’intento di applicare i provvedimenti coercitivi che egli ha diritto di prendere. Ciascun membro dell’equipaggio o passeggero può, parimente, prendere, senza tale autorizzazione, provvedimenti preventivi adeguati qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerli immediatamente necessari al fine di garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo.

3. Un addetto alla sicurezza di bordo impiegato ai sensi di un accordo o di una convenzione bilaterale o multilaterale tra gli Stati contraenti interessati può prendere, senza tale autorizzazione, provvedimenti preventivi adeguati qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerli immediatamente necessari al fine di garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo da un atto di interferenza illegittima e, laddove l’accordo o la convenzione lo consentano, per prevenire la commissione di gravi infrazioni.

4. Nessuna disposizione della presente convenzione dev’essere interpretata nel senso di creare un obbligo per uno Stato contraente di stabilire un programma di addetti alla sicurezza di bordo o di aderire a un accordo o a una convenzione bilaterale o multilaterale che autorizzi addetti alla sicurezza di bordo stranieri a operare sul proprio territorio.

8 Nuovo testo giusta l’art. VII del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 5

1.  Die Bestimmungen dieses Kapitels findet keine Anwendung auf strafbare und andere Handlungen, die eine Person an Bord eines im Flug befindlichen Luftfahrzeugs im Luftraum des Eintragungsstaats oder über der hohen See oder einem anderen Gebiet ausserhalb des Hoheitsgebiets eines Staates begangen hat oder zu begehren im Begriff ist, es sei denn, dass der letzte Abflugort oder der Ort der nächsten vorgesehenen Landung in einem anderen Staat als dem Eintragungsstaat liegt oder, dass das Luftfahrzeugs anschliessend mit der noch an Bord befindlichen Person in den Luftraum eines anderen Staates als den des Eintragungsstaates einfliegt.

2.  ...7

7 Aufgehoben durch Art. VI des Prot. vom 4. April 2014, von der BVers genehmigt am 18. Dez. 2020 und mit Wirkung für die Schweiz seit 1. Aug. 2021 (AS 2021 469; BBl 2020 5123).

 

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