0.748.710.1 Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

Art. 18

Se gli Stati contraenti costituiscono, per il trasporto aereo, organizzazioni d’esercizio in comune o organizzazioni internazionali e se gli aeromobili utilizzati non sono immatricolati in uno Stato determinato, essi designano, secondo modalità adeguate, quello fra essi che sarà considerato come Stato d’immatricolazione al fine della presente convenzione. La designazione è comunicata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale la quale ne informa tutti gli Stati partecipanti alla presente convenzione.

Art. 18bis 16

Nessuna disposizione della presente convenzione preclude il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conformità con il diritto nazionale, da una persona sbarcata o consegnata conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 o 9, rispettivamente.

16 Introdotto dall’art. XIII del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 16

1.  Die an Bord eines Luftfahrzeugs begangenen strafbaren Handlungen werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern auch in den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten begangen worden, die verpflichtet sind, ihre Gerichtsbarkeit nach Artikel 3 Absätze 2 und 2bis zu begründen.14

2.  Vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes dürfen Bestimmungen dieses Abkommens nicht dahin ausgelegt werden, dass sie eine Verpflichtung zur Auslieferung begründen.

14 Fassung gemäss Art. XI des Prot. vom 4. April 2014, von der BVers genehmigt am 18. Dez. 2020 und in Kraft für die Schweiz seit 1. Aug. 2021 (AS 2021 469; BBl 2020 5123).

 

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