0.748.671 Convenzione del 29 maggio 1933 per l'unificazione di certe norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili

0.748.671 Abkommen vom 29. Mai 1933 zur Vereinheitlichung von Regeln über die Sicherungsbeschlagnahme von Luftfahrzeugen

Art. 15

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà la facoltà, al più presto entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, di provocare la riunione di una nuova conferenza internazionale allo scopo di cercare i miglioramenti che potrebbero essere apportati alla presente Convenzione. A tale scopo essa si rivolgerà al Governo della Repubblica Francese che prenderà i provvedimenti necessari per preparare tale conferenza.

La presente Convenzione, fatta a Roma, il 29 maggio 1933, resterà aperta alla firma fino al primo gennaio 1934.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Art. 15

Jeder der Vertragschliessenden Teile ist befugt, frühestens zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens den Zusammentritt einer neuen internationalen Konferenz zu veranlassen, um etwaige Verbesserungen dieses Abkommens herbeizuführen. Er hat sich zu diesem Zweck an die Regierung der Französischen Republik zu wenden, die die zur Vorbereitung dieser Konferenz erforderlichen Massnahmen treffen wird.

Dieses in Rom am 29. Mai 1933 geschlossene Abkommen liegt bis zum 1. Januar 1943 zur Zeichnung auf.

 

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