0.748.410.1 Protocollo d'emendamento del 28 settembre 1955 della convenzione per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929

0.748.410.1 Protokoll vom 28. September 1955 zur Änderung des Abkommens zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im internationalen Luftverkehr, unterzeichnet in Warschau am 12. Oktober 1929

Art. XVII

Dopo l’articolo 40 della convenzione, è inserito l’articolo 40A seguente:

"Art. 40 A

1 La locuzione alta Parte contraente, negli articoli 37, capoverso 2, e 40, capoverso 1, significa Stato. In tutti gli altri casi, la locuzione alta Parte contraente significa uno Stato la cui ratificazione o l’adesione alla convenzione abbia avuto effetto e la cui disdetta non sia ancora attuata.

2 Secondo la presente convenzione, la parola territorio significa tanto il territorio metropolitano di uno Stato, come ogni territorio che esso rappresenti nelle relazioni estere."

Art. XVIII

Das durch dieses Protokoll geänderte Abkommen gilt für internationale Beförderungen im Sinne des Artikels 1 des Abkommens, sofern der Abgangs- und Bestimmungsort in den Gebieten von zwei Vertragsstaaten dieses Protokolls oder in dem Gebiet nur eines Vertragsstaates dieses Protokolls liegen, jedoch eine Zwischenlandung im Gebiet eines anderen Staates vorgesehen ist.

 

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