0.748.132.62 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

0.748.132.62 Abkommen vom 25. September 1956 über die gemeinsame Finanzierung gewisser Dienste der Flugsicherung in Grönland (mit Anhängen)

Art. XXII

1.
a. Il Governo della Danimarca può mettere fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta.
b.
Il Governo della Danimarca, se, a un momento qualsiasi, non può assicurare i Servizi attenendosi alla somma massima delle spese specificata nell’articolo V, avverte, senza indugio, per iscritto il Segretario generale e gli trasmette le previsioni particolareggiate sulle somme suppletive necessarie. Il Segretario generale esamina le previsioni, non appena le ha ricevute, e, dopo aver consultato, se occorra, il Governo della Danimarca, determina la somma necessaria oltre il limite sopra indicato. Il Segretario generale si rivolge allora ai Governi contraenti allo scopo di ottenere il loro consenso, come stipulato nell’articolo V. Se, tre mesi dopo avere determinato la somma suppletiva necessaria, il Segretario generale non ha avvertito il Governo della Danimarca che i Governi contraenti hanno dato il loro consenso, il suddetto Governo può porre fine al presente accordo, mediante un preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Segretario generale.
c.
I Governo contraenti altri che quello della Danimarca possono porre fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, se il totale dei loro contributi per l’anno corrente è almeno pari al dieci per cento del limite stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo V.

2.  Al ricevimento di uno o di più preavvisi dell’intenzione di porre fine al presente accordo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, il Segretario generale avverte i Governi contraenti.

Art. XXI

1.  Dieses Abkommen tritt frühestens auf den 1. Januar 1957 in Kraft und nur, wenn die Gesamtheit der anfänglichen Beiträge der Regierungen, welche ihre Annahme‑ oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben, wenigstens neunzig Prozent des im Artikel V genannten höchsten Kostenbetrages erreicht. Die Hinterlegung einer Annahme oder Beitrittsurkunde durch diese Regierungen wird als Zustimmung zu der durch dieses Abkommen für die Zeit vom 1. Januar 1957 bis zum Inkrafttreten des Abkommens vorgesehenen Regelung der Beiträge, der Zahlungen und Berichtigungen betrachtet.

2.  Für jede Regierung, deren Annahme‑ oder Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens hinterlegt worden ist, tritt das Abkommen mit dem Zeitpunkt der Hinterlegung in Kraft. In diesem Falle anerkennt die betreffende Regierung die in diesem Abkommen vorgesehene Regelung der Beiträge, der Zahlungen und Berichtigungen vom Anfang des Kalenderjahres an, in dem die Annahme‑ oder Beitrittsurkunde hinterlegt worden ist. Diese Regierung kann sich damit einverstanden erklären, dass ihr ein Beitrag, entsprechend ihrem Anteil an den tatsächlichen genehmigten Kosten für die Dienste auferlegt wird, auf welche sich Artikel VI bezieht und wofür die Zustimmung aller vertragsschliessenden Regierungen im Zeitpunkt des Beitritts der genannten Regierung noch nicht vorliegt.

 

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