0.748.132.62 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

0.748.132.62 Abkommen vom 25. September 1956 über die gemeinsame Finanzierung gewisser Dienste der Flugsicherung in Grönland (mit Anhängen)

Art. XIII

1.  Riservato le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente accordo nuove spese in capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi.

2.  Riservate le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio, d’intesa col Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente Accordo dei servizi che si aggiungono a quelli specificati nell’allegato I, come pure nuove spese in capitale attenenti a questi servizi, purché sia adempiuta una delle seguenti condizioni:

a)
la somma totale di queste spese è limitata ciascun anno al 3,5 per cento approvato all’articolo V; ovvero
b)
i servizi sono stati approvati da tutti i Governi contraenti; ovvero
c)
i servizi sono stati approvati dai Governi contraenti per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo VII paragrafi 3–6, cui sono applicabili le disposizioni dell’articolo VI.13

3.  Per i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovamento degli edifici e del materiale mediante prelevamento sui contributi pagati a titolo d’investimento non è considerato come una nuova spesa in capitale.

4.  Se nuove spese in capitale o servizi suppletivi fossero proposti dal Governo della Danimarca o dal Consiglio, il suddetto Governo fornirà al Segretario generale le previsioni delle spese attenenti, come pure qualsiasi specificazione, piano e altra informazione che potesse essere necessario a questo riguardo, e consulterà il Segretariato generale sul modo d’approntamento, di concezione e di costruzione da eleggere.

5.  Il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può escludere dall’accordo una parte qualsiasi dei Servizi.

6.  Dopo che siano state prese misure in applicazione alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio modifica in conseguenza gli allegati al presente accordo.

13 Nuovo testo giusta l’art. 8 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

Art. XII

1.  Die Verpflichtung des Generalsekretärs, der Regierung Dänemarks auf Grund dieses Abkommens Zahlungen zu entrichten, beschränkt sich auf die Beträge, welche die Organisation tatsächlich erhalten hat und welche nach dem Wortlaut dieses Abkommens verfügbar sind.

2.  Der Generalsekretär kann aber schon vor dem Empfang von Zahlungen der vertragsschliessenden Regierungen und in Übereinstimmung mit dem Finanzreglement der Organisation, die der Regierung Dänemarks geschuldeten Beträge vorstrecken, wenn er solche Vorauszahlungen für die Ingangsetzung eines Dienstes oder die Aufrechterhaltung des Betriebes desselben als notwendig erachtet.

3.  Zahlt eine andere Regierung nicht, so hat keine vertragsschliessende Regierung gestützt auf dieses Abkommen ein Beschwerderecht gegen die Organisation.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.