Le persone partecipanti a una operazione di salvataggio non possono procedere, sul territorio dello Stato di destinazione, a investigazioni circa l’incidente, senza l’espresso consenso delle competenti autorità dello Stato di destinazione.
Im Gebiet des Bestimmungsstaates dürfen die eingesetzten Personen Ermittlungen über den Unfall nur mit Zustimmung der zuständigen Behörden dieses Staates vornehmen.
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