0.748.111.2 Accordo del 7 dicembre 1944 concernente il transito dei servizi aerei internazionali

0.748.111.2 Vereinbarung vom 7. Dezember 1944 über den Transit internationaler Luftverkehrslinien

Art. IV

Fino al momento dell’entrata in vigore della Convenzione sopra menzionata, tutti i riferimenti fatti nel presente Accordo alla Convenzione stessa, ad eccezione di quelli all’art. II, Sezione 2, e all’art. V, saranno considerati come riferimenti fatti all’Accordo interinale relativo alla navigazione aerea civile internazionale, conchiuso a Chicago il 7 dicembre 1944; e tutti i riferimenti all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, all’ Assemblea ed al Consiglio saranno considerati come riferimenti fatti all’Organizzazione provvisoria della navigazione aerea civile internazionale, all’Assemblea interinale e al Consiglio interinale.

Art. IV

Bis zum Inkrafttreten des vorgenannten Abkommens sollen hier alle Verweisungen auf es mit Ausnahme der in Art. II, 2. Abschnitt, und Art. V enthaltenen, als Verweisungen auf die Provisorische Vereinbarung über die Internationale Zivilluftfahrt, abgeschlossen in Chicago am 7. Dezember 1944, gelten; und Verweisungen auf die Internationale Zivilluftfahrtsorganisation, die Versammlung und den Rat sollen als jeweilige Verweisungen auf die Provisorische Organisation der internationalen Zivilluftfahrt, die Interimsversammlung und den Interimsrat gelten.

 

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