0.747.355.1 Convenzione internazionale del 29 aprile 1961 concernente l'unificazione di alcune regole in materia di trasporto di passeggeri per mare (con Protocollo)

0.747.355.1 Internationales Übereinkommen vom 29. April 1961 zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung von Reisenden auf See (mit Prot.)

Art. 19

Ogni alta Parte Contraente ha il diritto di disdire la presente Convenzione in ogni momento dopo la rispettiva entrata in vigore per ogni Parte. Tuttavia, la disdetta non prenderà effetto che dopo un anno a contare della data in cui è stata ricevuta la notificazione dal Governo belga.

Art. 19

Jede Hohe Vertragspartei ist berechtigt, dieses Übereinkommen, nachdem es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit zu kündigen. Die Kündigung wird jedoch erst ein Jahr nach Eingang der entsprechenden Notifizierung bei der belgischen Regierung wirksam.

 

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