0.747.354.111 Protocollo del 23 febbraio 1968 che modifica la Convenzione internazionale su l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924

0.747.354.111 Protokoll vom 23. Februar 1968 zur Änderung des am 25. August 1924 in Brüssel unterzeichneten Internationalen Übereinkommens zur Vereinheitlichung einzelner Regeln über Konnossemente

Art. 4

L’articolo 9 della Convenzione è sostituito con la disposizione seguente:

«La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni internazionali o delle leggi nazionali disciplinanti la responsabilità per danni nucleari».

Art. 4

Artikel 9 des Übereinkommens wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Dieses Übereinkommen berührt nicht die Bestimmungen internationaler Übereinkommen oder innerstaatlichen Rechts über die Haftung für Atomschäden.»

 

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