0.747.322.2 Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche navali (con Protocollo di firma)

0.747.322.2 Internationales Übereinkommen vom 10. April 1926 zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über Privilegien und Hypotheken an Seeschiffen (mit Schlussprotokoll)

Art. 22

Ogni Stato contraente avrà la facoltà di promuovere la convocazione di una nuova conferenza allo scopo di studiare i miglioramenti che potranno essere introdotti nella presente Convenzione.

Quello tra gli Stati che si varrà di questa facoltà dovrà notificare un anno prima, la propria intenzione agli altri Stati, per mezzo del Governo belga, il quale avrà cura di convocare la conferenza.

Art. 22

Jeder der Vertragsstaaten kann den Zusammentritt einer neuen Konferenz veranlassen, um etwaige Verbesserungen des Übereinkommens herbeizuführen.

Will ein Staat von dieser Befugnis Gebrauch machen, so hat er seine Absicht ein Jahr vorher den anderen Staaten durch Vermittlung der belgischen Regierung anzuzeigen, die es übernehmen wird, eine neue Konferenz einzuberufen.

 

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