0.747.322.2 Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche navali (con Protocollo di firma)

0.747.322.2 Internationales Übereinkommen vom 10. April 1926 zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über Privilegien und Hypotheken an Seeschiffen (mit Schlussprotokoll)

Art. 1

Le ipoteche, i pegni morti (mort‑gages), i pegni su navi, che sono regolarmente costituiti secondo le leggi dello Stato contraente al quale la nave appartiene e iscritti in un registro pubblico, di competenza sia di un porto d’iscrizione sia di un ufficio centrale, saranno considerati come validi e rispettati in tutti gli altri Stati contraenti.

Art. 1

Die Hypotheken und Pfandrechte an Schiffen, die ordnungsgemäss nach dem Rechte des Vertragsstaats, dem das Schiff angehört, begründet worden und in einem öffentlichen Register, sei es der für den Registerhafen des Schiffes zuständigen Behörde, sei es eines Zentralregisteramts, eingetragen sind, werden in allen andern Vertragsstaaten anerkannt.

 

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