0.747.305.15 Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (con allegati)

0.747.305.15 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (mit Anlagen)

Art. 267 Protezione di interessi legittimi

Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell’articolo 266, tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l’altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.

Art. 267 Schutz berechtigter Interessen

Die Staaten nehmen bei der Förderung der Zusammenarbeit nach Artikel 266 gebührend Rücksicht auf alle berechtigten Interessen, insbesondere auf die Rechte und Pflichten der Inhaber, Lieferer und Empfänger von Meerestechnologie.

 

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