0.747.305.15 Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (con allegati)

0.747.305.15 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (mit Anlagen)

Art. 227 Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere.

Nell’esercitare i loro diritti e nell’assolvere i loro obblighi conformemente alla presente Parte, gli Stati non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.

Art. 227 Nichtdiskriminierung in Bezug auf fremde Schiffe

Bei der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Teil dürfen die Staaten die Schiffe eines anderen Staates rechtlich oder tatsächlich nicht diskriminieren.

 

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