0.747.305.15 Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (con allegati)

0.747.305.15 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (mit Anlagen)

Art. 131 Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi

Le navi battenti la bandiera di Stati privi di litorale godono nei porti marittimi di un trattamento uguale a quello accordato alle altre navi straniere.

Art. 131 Gleichbehandlung in Seehäfen

Schiffe, welche die Flagge von Binnenstaaten führen, geniessen in den Seehäfen dieselbe Behandlung wie andere fremde Schiffe.

 

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