0.747.305.15 Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (con allegati)

0.747.305.15 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (mit Anlagen)

Art. 129 Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto

Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla libertà di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.

Art. 129 Zusammenarbeit beim Bau und bei der Verbesserung von Verkehrsmitteln


Sind in Transitstaaten keine Verkehrsmittel vorhanden, um die Transitfreiheit zu verwirklichen, oder sind die vorhandenen Mittel, einschliesslich der Hafenanlagen und -ausrüstungen, in irgendeiner Hinsicht unzureichend, so können die betreffenden Transitstaaten und Binnenstaaten bei ihrem Bau oder ihrer Verbesserung zusammenarbeiten.

 

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