Le disposizioni della presente convenzione non menomano il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottofondo marino per il tramite di gallerie, indipendentemente dalla profondità dell’acqua.
Diese Artikel berühren das Recht des Küstenstaates nicht, den Meeresuntergrund, gleichviel wie tief das darüber befindliche Wasser ist, zur Anlage von Tunneln zu benutzen.
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