0.747.305.13 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente gli zoccoli continentali

0.747.305.13 Internationales Übereinkommen vom 29. April 1958 über den Festlandsockel

Art. 7

Le disposizioni della presente convenzione non menomano il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottofondo marino per il tramite di gallerie, indipendentemente dalla profondità dell’acqua.

Art. 7

Diese Artikel berühren das Recht des Küstenstaates nicht, den Meeresuntergrund, gleichviel wie tief das darüber befindliche Wasser ist, zur Anlage von Tunneln zu benutzen.

 

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