0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 65 Trasporti di merci e di rifiuti in genere che possono provocare l’inquinamento delle acque

Sono vietati i trasporti che possono provocare inquinamento delle acque nel senso precisato al punto 2 dell’articolo 10, a meno che non siano rispettate le prescrizioni a questo proposito emanate dalla commissione mista.

Art. 64 Sondertransporte

Transporte mit Schiffen oder Verbänden, welche die Verkehrsvorschriften nicht einhalten können, sowie von schwimmenden Geräten und von Schiffen ohne Schiffsausweis bedürfen der Bewilligung der zuständigen Behörde, die auch die Modalitäten und Vorschriften bestimmt.

 

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