0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 6 Portata dei natanti

1 Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui esistano marche d’immersione o di bordo libero, il natante non deve essere caricato in modo da immergersi da fermo oltre il limite inferiore delle marche stesse.

2 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

3 Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di età inferiore a 12 anni possono essere contati come due adulti; su quelle con portata massima di due persone possono prendere posto un adulto e due ragazzi di età inferiore a 12 anni.

4 Nel caso in cui il numero di persone o il carico ammissibili non siano stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo da non compromettere la sicurezza.

5 Le autorità competenti per l’assegnazione della portata dei battelli per passeggeri da indicare nelle licenze applicano le regole previste dalla loro rispettiva normativa nazionale.

6 Sui natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, sia in servizio regolare di linea sia da noleggio, è affissa in luogo ben visibile una targa indicante la portata massima assegnata dall’autorità competente.

Art. 5 Verhalten unter besonderen Umständen

Der Schiffsführer trifft bei unmittelbar drohender Gefahr alle zu deren Abwendung nötigen Massnahmen, auch wenn er dabei gezwungen ist, von diesem Reglement abzuweichen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.