0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 45 Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli

In caso d’incrocio o di sorpasso, ad eccezione di quanto disposto all’articolo 44, devono scostarsi:

a.
tutti i natanti dai battelli in servizio regolare di linea;
b.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dai battelli per il trasporto di merci;
c.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all’articolo 33;
d.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all’articolo 33, dai battelli a vela;
e.
ogni battello a motore, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all’articolo 33, dai battelli a remi.

Art. 44 Verhalten gegenüber Schiffen der Überwachungsbehörden

Schiffen, die das blaue Blinklicht nach Artikel 32 Absatz 1 führen oder die Schallzeichen nach Artikel 36 Absatz 3 geben, weichen alle andern Schiffe aus. Nötigenfalls setzen sie ihre Geschwindigkeit herab oder halten an.

 

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