0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 41 Segnali d’avviso di tempesta

Nel caso che vengano istituiti sistemi di avviso di tempesta, i relativi segnali dovranno essere i seguenti:

segnale di prudenza (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) da emettere, il più presto possibile, in caso di pericolo dovuto all’avvicinarsi più o meno prossimo di venti di tempesta;
segnale di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) da emettere in caso di pericolo imminente di tempesta.

Art. 40 Ortungszeichen

Bei Nebel und unsichtigem Wetter können von ortsfesten Anlagen aus Schallzeichen nach Anhang 2 oder gelbe Blitzlichter verwendet werden.

 

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