0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 32 Battelli della polizia e dei servizi ausiliari

1 I battelli della polizia possono portare un fanale a luce intermittente blu quando svolgono interventi urgenti. Previa autorizzazione dell’autorità competente, i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare lo stesso fanale a luce intermittente blu durante gli interventi urgenti.

2 Se un battello della polizia, dei servizi di sorveglianza della frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l’altra metà di colore blu).

Art. 31 Bezeichnung verankerter Schiffe

1 Schiffe, die gezwungen sind, so zu ankern, dass sie die Schifffahrt gefährden, müssen führen:

a.
bei Nacht ein weisses gewöhnliches Licht mindestens 1 m über dem in Artikel 29 vorgeschriebenen weissen Licht;
b.
bei Tag zwei übereinander gesetzte weisse Flaggen.

2 Wenn es die Sicherheit der Schifffahrt erfordert, ist die Lage des Ankers überdies bei Nacht mit einem weissen Licht, bei Tag mit einem gelben Schwimmkörper zu kennzeichnen.

 

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