0.747.224.102 Regolamento di procedura della Camera d'appello della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 23 ottobre 1969

0.747.224.102 Verfahrensordnung vom 23. Oktober 1969 der Berufungskammer der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt

Art. 30

In quanto la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno7 e il presente regolamento non prevedano prescrizioni specifiche, la Camera può applicare, a titolo suppletivo, le disposizioni delle procedure previste nel diritto del tribunale di prima istanza, segnatamente per garantire il diritto delle parti a essere intese.

Art. 30

Soweit die Revidierte Rheinschifffahrtsakte6 und diese Verfahrensordnung keine Bestimmungen enthalten, kann die Kammer ergänzend die Verfahrensvorschriften des Gerichts erster Instanz anwenden, insbesondere zur Wahrung des rechtlichen Gehörs.

 

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