0.747.224.022 Accordo del 21 maggio 1954 su le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

0.747.224.022 Abkommen vom 21. Mai 1954 über die Arbeitsbedingungen der Rheinschiffer

Art. 23

Da giugno a settembre inclusi, il personale delle macchine a vapore riceve un’adeguata indennità per l’eccesso di caldo.

Art. 23

Während der Monate Juni bis einschliesslich September erhält das Dampfmaschinenpersonal eine angemessene Hitzeentschädigung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.