0.747.224.011 Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (con annessi)

0.747.224.011 Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (mit Anlagen)

Art. 8 Finanziamento dello scarico di resti, del lavaggio, nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti provenienti dal carico


(1)  Il noleggiatore o il destinatario del carico assumono i costi derivanti dallo scarico di resti e dal lavaggio dell’imbarcazione nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti provenienti dal carico conformemente alla parte B delle disposizioni d’esecuzione.

(2)  Se, prima delle operazioni di carico, l’imbarcazione non è stata scaricata secondo le vigenti norme in materia e se il destinatario del carico precedentemente trasportato o il noleggiatore hanno adempito i loro obblighi, il vettore assume i costi per lo scarico di resti, per il lavaggio dell’imbarcazione nonché per il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti provenienti dal carico.

Art. 8 Finanzierung der Restentladung, des Waschens sowie der Annahme und Entsorgung von Abfällen aus dem Ladungsbereich

(1)  Der Befrachter oder der Ladungsempfänger trägt die Kosten für die Restentladung und das Waschen des Fahrzeugs sowie für die Annahme und Entsorgung der Abfälle aus dem Ladungsbereich entsprechend Teil B der Anwendungsbestimmung.

(2)  Wenn das Fahrzeug vor dem Beladen dem vorgeschriebenen Entladungsstandard nicht entspricht und wenn der von der vorangegangenen Beförderung betroffene Ladungsempfänger oder Befrachter seine Verpflichtungen erfüllt hat, trägt der Frachtführer die Kosten für die Restentladung und das Waschen des Fahrzeugs und für die Annahme und Entsorgung der Abfälle aus dem Ladungsbereich.

 

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