0.747.203 Convenzione del 15 febbraio 1966 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna (con All. e Protocollo verb. di firma)

0.747.203 Übereinkommen vom 15. Februar 1966 über die Eichung von Binnenschiffen (mit Anlage und Unterzeichnungsprotokoll)

lvlu1/Art. 2

Ogni ufficio di stazzatura iscrive in un registro speciale sotto un numero distinto i certificati da lui rilasciati – i numeri così assegnati formando una serie continua – e menziona nel registro la data di rilascio del certificato come anche il nome e la divisa della nave e gli altri elementi che permettono d’identificarla.

lvlu1/Art. 2

Jedes Schiffseichamt trägt jeden von ihm ausgestellten Eichschein mit eigener Nummer in ein besonderes Register ein, wobei die Nummern eine laufende Folge bilden; es trägt in dieses Register das Ausstellungsdatum des Eichscheins sowie Namen und Devise des Schiffes und andere Angaben ein, die seine Identifizierung ermöglichen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.