0.747.201 Convenzione del 25 gennaio 1965 sull'intavolazione delle navi della navigazione interna (con Protocollo n. 1)

0.747.201 Übereinkommen vom 25. Januar 1965 über die Eintragung von Binnenschiffen (mit Prot. Nr. 1)

Art. 6

1.  L’obbligo previsto nell’articolo 3 paragrafo 2 della presente Convenzione non concerne le navi che non sono state intavolate durante la costruzione in conformità dei disposti dell’articolo 5 della presente Convenzione e che, a costruzione ultimata, si recano nel Paese in cui dovranno essere intavolate.

2.  L’obbligo previsto nell’articolo 3 paragrafo 2 della presente Convenzione non concerne nemmeno le navi provenienti da un Paese non partecipe della presente Convenzione e recantisi nel Paese in cui dovranno essere intavolate.

Art. 6

1.  Die in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehene Verpflichtung gilt nicht für Binnenschiffe, die während des Baues nicht gemäss Artikel 5 eingetragen worden sind und die sich nach ihrer Fertigstellung in den Staat begeben, in dem sie eingetragen werden sollen.

2.  Die in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehene Verpflichtung gilt auch nicht für Binnenschiffe, die aus einem Staat kommen, der nicht Vertragspartei ist, und die sich in den Staat begeben, in dem sie eingetragen werden sollen.

 

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