0.742.140.345.42 Accordo del 23 luglio 1955 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il finanziamento dei lavori di sviluppo e di elettrificazione di alcune linee di accesso alla Svizzera delle Ferrovie italiane dello Stato

0.742.140.345.42 Abkommen vom 23. Juli 1955 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik betreffend die Finanzierung des Ausbaues und der Elektrifikation gewisser Zufahrtslinien der Italienischen Staatsbahnen nach der Schweiz

Art. 6

I due Governi s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti idonei a sviluppare il traffico ferroviario fra i due paesi e il traffico di transito per Chiasso, Domodossola e Luino. Questi punti di confine non saranno in alcun caso sottoposti a trattamento meno favorevole di quello applicato da ciascuno dei due Paesi agli altri punti di confine. 1 due Governi s’asterranno da qualsiasi provvedimento discriminante, in particolare per quanto concerne le formalità di controllo. Inoltre, essi s’impegnano a prendere, nel traffico reciproco, tutte le misure adeguate affinché le operazioni di dogana, di polizia confinaria e d’amministrazione, possano essere eseguite nel tempo più breve e nelle condizioni migliori.

Art. 6

Die beiden Regierungen verpflichten sich, alle geeigneten Massnahmen zur Förderung des Eisenbahnverkehrs zwischen den beiden Ländern sowie des Transitverkehrs über die Bahnhöfe Chiasso, Domodossola und Luino zu ergreifen. Diese Grenzübergänge dürfen von beiden Ländern in keinem Falle ungünstiger behandelt werden als ihre übrigen Grenzübergänge. Beide Regierungen unterlassen alle diskriminierenden Massnahmen, insbesondere was die Kontrollformalitäten betrifft. Sie verpflichten sich des weiteren, für ihren gegenseitigen Verkehr alle geeigneten Vorkehren zu treffen, um die zolldienstliche, grenzpolizeiliche und administrative Behandlung innert kürzester Zeit und unter günstigsten Bedingungen zu ermöglichen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.