0.742.140.345.41 Convenzione del 12 novembre 1918 tra la Svizzera e l'Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola

0.742.140.345.41 Übereinkommen vom 12. November 1918 zwischen der Schweiz und Italien betreffend eine elektrische Schmalspurbahn von Locarno nach Domodossola

Art. 9

La polizia ferroviaria sarà esercitata da funzionari delle amministrazioni esercenti sotto la vigilanza delle autorità competenti di ciascuno dei due Stati, secondo le regole e i principi applicabili su ciascuno dei due territori.

Art. 9

Die Bahnpolizei wird durch Beamte der Betriebsverwaltungen unter Aufsicht der zuständigen Organe jedes der beiden Länder und gemäss den auf jedem der beiden Gebiete geltenden Vorschriften gehandhabt werden.

 

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