La piena giurisdizione (e quindi anche l’esercizio del potere giudiziario e di polizia) resta riservata assolutamente ed esclusivamente a ciascun Governo pei tronchi di ferrovia giacenti sul suo territorio.
Die volle Landeshoheit (also auch die Ausübung der Justiz‑ und Polizeigewalt) bleibt jeder Regierung für die auf ihrem Gebiete befindlichen Bahnstrecken unbedingt und ausschliesslich vorbehalten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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