0.742.140.313.64 Trattato del 21 maggio 1875 tra la Svizzera e il Granducato di Baden per la congiunzione delle rispettive ferrovie presso Sciaffusa e presso Stühlingen

0.742.140.313.64 Staatsvertrag vom 21. Mai 1875 zwischen der Schweiz und dem Grossherzogtum Baden betreffend die Verbindung der beiderseitigen Eisenbahnen bei Schaffhausen und bei Stühlingen

Art. 6

L’esercizio della ferrovia Bülach–Sciaffusa deve venire organizzato in modo che per le comunicazioni tra i detti punti di regola non abbiavi né cambio di vagoni per le persone né un discaricare e ricaricare delle mercanzie.

Vi dovrà essere trasporto delle persone tanto per a Sciaffusa come per a Bülach almeno tre volte al giorno.

Nello stabilire gli orari delle rispettive ferrovie si dovrà aver attenzione a che i convogli vengano il più possibilmente in coincidenza con quelli delle ferrovie di raccordamento.

Le Amministrazioni cointeressate si comunicheranno sempre gli orari in modo che ci sia uno spazio di tempo il più possibilmente largo prima della loro esecuzione.

Art. 6

Der Betrieb der Bahn Bülach–Schaffhausen soll so eingerichtet werden, dass für den Verkehr zwischen den genannten Punkten ein Wechsel der Wagen für Personen und ein Umladen der Güter in der Regel nicht stattfindet.

Die Beförderung der Personen soll in der Richtung nach Schaffhausen sowohl als in jener nach Bülach täglich mindestens dreimal erfolgen.

Bei Festsetzung der Fahrpläne der betreffenden Bahnen ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Züge mit jenen der Anschlussbahnen tunlichst ineinander greifen.

Die beteiligten Verwaltungen haben sich die Fahrpläne jeweilen in möglichst geraumer Zeitfrist vor der Ausführung mitzuteilen.

 

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