0.742.140.26 Convenzione del 18 gennaio 1906 fra la Svizzera e l'Italia che regola il servizio di polizia nella stazione internazionale di Domodossola

0.742.140.26 Übereinkommen vom 18. Januar 1906 zwischen der Schweiz und Italien zur Regelung des Polizeidienstes in dem internationalen Bahnhof Domodossola

Art. 7

Il trasporto delle persone consegnate alla polizia svizzera in Domodossola viene eseguito fino alla frontiera dagli agenti della polizia svizzera. L’autorità di polizia italiana ha diritto di vigilare il trasporto fino alla frontiera e deve prestare il suo concorso, se le vien richiesto.

L’autorità di polizia italiana ha dal canto suo il diritto di vigilare, durante il percorso in ferrovia sul territorio italiano, dalla frontiera a Domodossola, il trasporto di tutte le persone che devono essere consegnate dalla polizia svizzera alla polizia italiana in Domodossola.

Art. 7

Der Transport der Individuen, die der schweizerischen Polizei in Domodossola übergeben werden, wird bis an die Landesgrenze durch die schweizerischen Polizeibeamten ausgeführt. Die italienische Polizeibehörde ist berechtigt, den Transport bis an die Grenze zu überwachen, und soll ihre Unterstützung gewähren, wenn solche verlangt wird.

Die italienische Polizeibehörde ist gleichfalls berechtigt, den Transport aller Individuen, die von der schweizerischen Polizei der italienischen in Domodossola übergeben werden sollen, während der Eisenbahnfahrt auf italienischem Gebiete, von der Grenze bis nach Domodossola, zu überwachen.

 

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