0.742.140.26 Convenzione del 18 gennaio 1906 fra la Svizzera e l'Italia che regola il servizio di polizia nella stazione internazionale di Domodossola

0.742.140.26 Übereinkommen vom 18. Januar 1906 zwischen der Schweiz und Italien zur Regelung des Polizeidienstes in dem internationalen Bahnhof Domodossola

Art. 2

La polizia degli stranieri, nonché tutte le verificazioni pel riconoscimento delle persone ricercate dai due Stati o da altri Stati esteri, si faranno alla stazione di Domodossola, senza che ne risultino ritardi o interruzioni nel movimento dei treni.

Art. 2

Die Fremdenpolizei sowie alle Feststellungen der Identität von Personen, auf welche seitens der beiden Staaten oder von andern fremden Staaten gefahndet wird, werden im Bahnhofe von Domodossola vorgenommen; es soll daraus weder eine Verspätung noch Störung des Zugsverkehrs entstehen.

 

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