0.742.140.141 Convenzione dell'11 maggio 1982 tra le Ferrovie federali svizzere (FFS) e le Ferrovie italiane dello Stato (FS) riguardante il finanziamento della seconda galleria del Monte Olimpino tra Chiasso e Albate-Camerlata

0.742.140.141 Vereinbarung vom 11. Mai 1982 zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und den Ferrovie italiane dello Stato (FS) über die Finanzierung des zweiten Monte-Olimpino-Tunnels zwischen Chiasso und Albate-Camerlata

Art. 8

Le FFS e le FS si impegnano ad adottare ogni provvedimento in materia di infrastrutture, di esercizio e di tariffe atto a sviluppare il traffico ferroviario tra entrambi i Paesi e quello di transito attraverso la Svizzera che interessa le stazioni di confine di Chiasso, Luino e Domodossola, nonché ad agevolarne lo svolgimento.

Art. 8

Die FS und die SBB verpflichten sich, alle geeigneten baulichen, betrieblichen und tarifarischen Massnahmen zu ergreifen, um den Eisenbahnverkehr zwischen den beiden Ländern sowie im Transit durch die Schweiz über die Grenzübergänge Chiasso, Luino und Domodossola zu fördern und seine Abwicklung zu erleichtern.

 

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