0.742.140.141 Convenzione dell'11 maggio 1982 tra le Ferrovie federali svizzere (FFS) e le Ferrovie italiane dello Stato (FS) riguardante il finanziamento della seconda galleria del Monte Olimpino tra Chiasso e Albate-Camerlata

0.742.140.141 Vereinbarung vom 11. Mai 1982 zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und den Ferrovie italiane dello Stato (FS) über die Finanzierung des zweiten Monte-Olimpino-Tunnels zwischen Chiasso und Albate-Camerlata

Art. 1

Le FS si impegnano a costruire ed attivare, nel termine da cinque a sette anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, una linea ferroviaria elettrificata a doppio binario, con sagoma limite C 1 e con percorso dall’estremità sud della stazione di Chiasso ad Albate‑Camerlata via Monte Olimpino.

Art. 1

Die FS verpflichten sich, innert einer Frist von fünf bis sieben Jahren nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung eine neue, elektrifizierte doppelspurige Eisenbahnlinie mit Begrenzungslinie C1 vom Südkopf des Bahnhofes Chiasso durch den Monte Olimpino nach Albate‑Camerlata zu bauen und in Betrieb zu nehmen.

 

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