0.742.140.13 Convenzione del 16 febbraio 1881 tra la Svizzera e l'Italia pel servizio di polizia nelle stazioni internazionali della ferrovia del Gottardo

0.742.140.13 Übereinkunft vom 16. Februar 1881 zwischen der Schweiz und Italien über den Polizeidienst in den internationalen Stationen der Gotthardbahn

Art. 8

Se gli agenti di polizia italiana a Chiasso, o gli agenti di polizia svizzeri a Luino scoprono un delinquente segnalato, dovranno notificarlo immediatamente a quelli dell’altro paese affinché siano messi in grado di procedere all’arresto.

Art. 8

Wenn in Chiasso die italienischen oder in Luino die schweizerischen Polizeiangestellten ausgeschriebene Verbrecher entdecken, so sollen sie sofort denjenigen des andern Staates hievon Kenntnis geben, um sie in den Stand zu setzen, zur Verhaftung zu schreiten.

 

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