1. Qualsiasi vettore di una Parte ha il diritto d’importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte, allo scopo di trasportare delle merci:
2. I vettori di una Parte possono eseguire i trasporti contemplati nel numero 1c) soltanto sulla base di un’autorizzazione speciale rilasciata dall’altra Parte.
1. Jeder Unternehmer einer Vertragspartei ist berechtigt, vorübergehend ein leeres oder beladenes Fahrzeug in das Gebiet der andern Vertragspartei einzuführen, um Güter zu befördern:
2. Die Unternehmer einer Vertragspartei können die unter Ziffer 1 c) erwähnten Beförderungen nur mit einer Sondergenehmigung der andern Vertragspartei ausführen.
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