0.741.619.682 Accordo del 9 dicembre 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Serbia relativo ai trasporti su strada di persone e di merci (con Prot.)

0.741.619.682 Abkommen vom 9. Dezember 2009 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Serbien über den Personen- und Güterverkehr auf der Strasse (mit Prot.)

Art. 3

Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel Paese dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati nel proprio Paese.

È applicabile la procedura seguente:

per la Svizzera:

le autorizzazioni speciali sono rilasciate dall’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna; sono concesse solo per il trasporto di carichi indivisibili e unicamente se le condizioni stradali lo consentono. Le domande vanno presentate in anticipo.

per la Repubblica di Serbia:

per i veicoli immatricolati in Svizzera il cui peso e le cui dimensioni sono superiori a quelli ammessi sul territorio serbo le autorizzazioni speciali di cui all’articolo 5 capoverso 2 dell’Accordo sono rilasciate dall’impresa «Putevi Srbije». Le domande vanno presentate in anticipo.

In nessun caso deve essere superato il peso massimo indicato nel certificato di immatricolazione del veicolo.

Art. 3

In Bezug auf Masse und Gewichte verpflichtet sich jede Vertragspartei, Fahrzeuge, die im Gebiet der andern Vertragspartei zugelassen sind, keinen strengeren Bedingungen zu unterstellen als Fahrzeuge, die im eigenen Gebiet zum Verkehr zugelassen sind.

Folgende Verfahren finden Anwendung:

Für die Schweiz:

Sondergenehmigungen werden vom Bundesamt für Strassen, 3003 Bern erteilt, allerdings nur für die Beförderung von unteilbaren Ladegütern und wenn die Strassenverhältnisse es erlauben. Die Anträge müssen im Voraus gestellt werden.

Für die Republik Serbien:

Für in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge, die höhere Gewichte und Masse als in serbischem Gebiet zulässig aufweisen, wird die Sondergenehmigung nach Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens von der Unternehmung «Putevi Srbije» ausgestellt. Die Anträge müssen im Voraus gestellt werden.

Das in der Fahrzeugzulassung vorgeschriebene Höchstgewicht darf in keinem Fall überschritten werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.