0.741.619.360 Accordo del 5 luglio 2001 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci

0.741.619.360 Abkommen vom 5. Juli 2001 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung von Georgien über den grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr auf der Strasse

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che saranno applicati in modo non discriminante.

Art. 5 Anwendung des nationalen Rechts

In allen Belangen, die dieses Abkommen nicht regelt, haben die Unternehmer und die Fahrzeugführenden einer Vertragspartei bei Fahrten im Staatsgebiet der anderen Vertragspartei die Bestimmungen der dort geltenden Gesetze und Vorschriften, die nicht diskriminierend angewendet werden, einzuhalten.

 

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