0.741.619.314 Accordo del 27 agosto 1981 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Danimarca concernente i trasporti internazionali su strada

0.741.619.314 Abkommen vom 27. August 1981 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des Königreichs Dänemark über die internationalen Beförderungen auf der Strasse

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sottostanno alle prescrizioni nazionali in vigore sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Anwendung nationalen Rechts

Für alle Belange, die dieses Abkommen nicht regelt, sind auf Unternehmer und Fahrzeugführer, die sich auf dem Gebiet der andern Vertragspartei aufhalten, die dort geltenden nationalen Vorschriften anwendbar.

 

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