0.741.619.123 Accordo del 30 settembre 2008 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci (con Prot.)

0.741.619.123 Abkommen vom 30. September 2008 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Ministerrat der Republik Albanien über den grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr auf der Strasse (mit Prot.)

Art. 5 Applicazione del diritto nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di quest’ultima; detta normativa va applicata in modo non discriminante.

Art. 5 Anwendung nationalen Rechts

In allen Belangen, die dieses Abkommen nicht regelt, haben die Unternehmer und die Fahrzeugführer einer Vertragspartei bei Fahrten im Staatsgebiet der anderen Vertragspartei die dort geltenden Gesetze und Reglemente, die nicht diskriminierend angewendet werden, einzuhalten.

 

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