0.741.611.1 Protocollo del 5 luglio 1978 alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

0.741.611.1 Protokoll vom 5. Juli 1978 zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR)

Art. 6

Qualora, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ed in seguito a denuncie, il numero delle Parti contraenti dovesse essere inferiore a 5, il presente Protocollo cesserà di essere in vigore alla data in cui l’ultima di dette denuncie avrà effetto. Cesserà altresì di essere in vigore dalla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.

disp1/Art. 6

Sinkt durch Kündigungen die Anzahl der Vertragsparteien nach Inkrafttreten dieses Protokolls auf weniger als fünf, so tritt das Protokoll mit dem Tag ausser Kraft, an dem die letzte dieser Kündigungen wirksam wird. Es tritt auch mit dem Tag ausser Kraft, an dem das Übereinkommen ausser Kraft tritt.

 

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