0.741.21 Convenzione del 30 marzo 1931 su l'unificazione della segnalazione stradale (con All.)

0.741.21 Abkommen vom 30. März 1931 über die Vereinheitlichung der Wegezeichen (mit Anlage)

Art. 8

La presente Convenzione sarà ratificata.

Gli atti di ratificazione saranno depositati presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni, nonché a tutti gli Stati non membri indicati all’articolo 7.

Art. 8

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation.

Die Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretär des Völkerbundes zu hinterlegen, der den Empfang allen Mitgliedern des Völkerbundes und den im Artikel 7 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten bekannt gibt.

 

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