0.741.21 Convenzione del 30 marzo 1931 su l'unificazione della segnalazione stradale (con All.)

0.741.21 Abkommen vom 30. März 1931 über die Vereinheitlichung der Wegezeichen (mit Anlage)

Art. 3

I segnali descritti e riprodotti nell’allegato saranno, per quanto possibile, i soli segnali collocati sulle strade per la polizia della circolazione.

Qualora fosse necessario di introdurre qualche altro segnale, questo, con le sue caratteristiche generali di forma e di colore, dovrebbe entrare nel sistema delle categorie previste nell’allegato.

Art. 3

Die in der Anlage beschriebenen und dargestellten Zeichen sollen, soweit möglich, die einzigen sein, die für verkehrspolizeiliche Zwecke an den Wegen aufgestellt werden.

Wo es notwendig sein sollte, irgendein anderes Zeichen einzuführen, soll es nach seinen allgemeinen Form- und Farbmerkmalen in das System der in der Anlage vorgesehenen Arten passen.

 

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