0.741.11 Convenzione internazionale del 24 aprile 1926 per la circolazione degli autoveicoli (con All.)

0.741.11 Internationales Abkommen vom 24. April 1926 über Kraftfahrzeugverkehr (mit Anlagen)

Art. 2

Sono considerati autoveicoli, ai sensi delle prescrizioni della presente Convenzione tutti i veicoli muniti di un dispositivo di propulsione meccanica, che circolano sulle strade pubbliche senza guida di rotaie, e che servono al trasporto di persone o di cose.

Art. 2

Als Kraftfahrzeuge im Sinne der Vorschriften dieses Abkommens gelten alle mit einer mechanischen Antriebsvorrichtung ausgerüsteten Fahrzeuge, die auf öffentlichen Wegen verkehren, ohne an ein Schienengleis gebunden zu sein, und der Beförderung von Personen oder Gütern dienen.

 

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