0.732.021.11 Regolamento di procedura del Tribunale europeo dell'energia nucleare, dell'11 dicembre 1962

0.732.021.11 Verfahrensordnung vom 11. Dezember 1962 des europäischen Kernenergie-Gerichts

Art. 54

Nessuna istanza di revisione può essere formulata dopo un termine di tre mesi a contare dal giorno in cui il richiedente ha avuto conoscenza del fatto sul quale è fondata l’istanza di revisione, né dopo la scadenza di un termine di cinque anni dalla data della decisione.

Art. 54

Anträge auf Wiederaufnahme können nur innerhalb von drei Monaten nach dem Tage gestellt werden, an dem dem Antragsteller die Tatsache bekannt geworden ist, auf die der Wiederaufnahmeantrag gestützt wird, spätestens aber innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag der Entscheidung.

 

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