0.732.021.1 Protocollo del 20 dicembre 1957 relativo al Tribunale creato dalla convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare

0.732.021.1 Protokoll vom 20. Dezember 1957 über das durch das Übereinkommen zur Einrichtung einer Sicherheitskontrolle auf dem Gebiet der Kernenergie errichtete Gericht

Art. 3

a.  I giudici vengono scelti tra le personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.

b.  I giudici non possono partecipare al regolamento di alcuna questione della quale essi si siano antecedentemente interessati in qualità di agenti, consulenti legali o avvocati di una delle parti, oppure come membri di un tribunale nazionale o internazionale, o di una commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbio, spetta al Tribunale di decidere.

c.  Il Tribunale non potrà comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

Art. 3

a.  Als Richter sind Persönlichkeiten auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind.

b.  Ein Richter darf nicht an der Erledigung einer Sache teilnehmen, in der er vorher als Bevollmächtigter, Rechtsbeistand oder Anwalt einer der Parteien, als Mitglied eines nationalen oder internationalen Gerichts oder einer Untersuchungskommission oder in anderer Eigenschaft tätig gewesen ist. In Zweifelsfällen entscheidet das Gericht.

c.  Das Gericht darf nicht mehr als einen Angehörigen desselben Staates zum Mitglied haben.

 

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